Praticato fin dagli anni ’70 ma rimasto sinora praticamente privo di regolamentazione legislativa, il contratto di Locazione Finanziaria (o Leasing Finanziario) trova finalmente, con l’emanazione della legge sulla concorrenza (n. 124/2017) , una propria definizione diventando un contratto “tipico” con più tutele per il proprietario e per l’utilizzatore.
Il Leasing Finanziario prevede la possibilità per il Finanziato o Conduttore di poter utilizzare un bene mediante il pagamento di un canone. II Locatore – I’Istituto di Credito – acquista il bene da un Produttore o Rivenditore e lo concede in utilizzo al Conduttore. La fattura di vendita del Fornitore è intestata al Locatore, che diventa proprietario del bene. Pagato l’ultimo canone il Conduttore può acquistare il bene divenendone proprietario, ad un prezzo predefinito, normalmente pari all’1% del valore imponibile di vendita.
Mediante il Leasing Finanziario, l’Istituto di Credito paga al Fornitore l’intero importo della fattura, IVA inclusa, salvo richiedere al Cliente il versamento di una somma a titolo di anticipo al momento della stipula del contratto, che deve coincidere con la consegna del bene.
Il contratto di Leasing può essere oggetto di estinzione anticipata o di cessione a terza parte, di
gradimento dell’istituto di Credito, che subentra nel contratto di Leasing e ne prosegue i pagamenti alle condizioni di contratto.
Il Leasing Agrario è la variante del Leasing Finanziario che proponiamo in agricoltura, con frequenze di pagamento adeguate ai flussi di cassa della Clientela.
I nostri prodotti di Leasing e Credito Agrario comprendono una formula di limitazione della
responsabilità in relazione a danni o a perdita del bene. Non si tratta di un’assicurazione ma di una
clausola del contratto che limita/cancella la responsabilità patrimoniale del Cliente in relazione ai danni materiali riguardanti il bene. Alternativamente i Clienti possono stipulare un’assicurazione sul bene, comprendente gli stessi rischi coperti dalla formula che proponiamo, con vincolo a favore della Banca finanziatrice.